diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 17304 del 31/07/2006 (Rv. 592693 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE | - Copia fotoriprodotta e trasmessa a distanza ai sensi della legge n. 183 del 1993 - Ricorso incidentale per cassazione - Certificazione di conformità da parte dell'avvocato trasmittente - Mancanza - Illegibilità del testo e delle firme relative alla procura apposta sull'atto - Deduzione di entrambe le circostanze come determinanti l'impossibilità di ritenere l'anteriorità della procura - Assenza di contestazione della conformità della copia trasmessa all'originale - Conseguenze - Irrilevanza delle suddette circostanze - Presupposti di validità della fototrasmissione ex legge n. 183 del 1993 - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592693-01

AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE

Con riferimento al ricorso per cassazione debbono ritenersi sussistenti i presupposti di validità della cosiddetta fototrasmissione, voluti dall'art. 1 della legge n. 183 del 1993, qualora si lamenti la mancanza nella copia fotoriprodotta dell'atto della certificazione di conformità all'originale da parte dell'avvocato trasmittente, nonché la circostanza che la procura apposta su di esso presenti firma e testo illegibili, senza, tuttavia, sostenersi che l'atto fotoriprodotto non sia conforme all'originale e che non provenga dalla parte indicata in epigrafe e dal suo difensore, ma assumendosi soltanto che quelle deficienze dell'atto trasmesso renderebbero impossibile ritenere sussistente l'anteriorità della procura al ricorso cui accede e che, quindi, questo atto sarebbe carente di procura. Infatti, la circostanza che la procura sia contenuta nell'atto originale fa ritenere che essa sia stata conferita all'uopo e l'autentica del difensore certifica adeguatamente la sua provenienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Legge 07/06/1993 num. 183 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)