Sez. 1, Sentenza n. 21656 del 19/10/2011 (Rv. 619897 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore - Mancanza - Conseguenze - Ammissibilità del ricorso - Condizioni - Fattispecie relativa a copia teletrasmessa.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
È ammissibile il ricorso per cassazione, ancorché manchi la certificazione, da parte del difensore, di autenticità della firma della procura conferita in calce o a margine di uno degli atti indicati all'art. 83 cod. proc. civ. e posta prima della firma del difensore, nel caso in cui possa comunque provarsene l'autenticità per avere il difensore trasmesso, via telefax, al difensore della controparte la copia del ricorso - da ritenere conforme all'originale ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., ove non disconosciuta - recante la sua sottoscrizione e quella della parte assistita, in calce alla procura speciale, nonché un'ulteriore procura speciale a ratifica di quella rilasciata in precedenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2719, Legge 07/06/1993 num. 183 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)