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Sez. 1, Sentenza n. 7192 del 09/07/1999 (Rv. 528437 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Ricorso incidentale - Copia fotoriprodotta e trasmessa a distanza ai sensi della legge n. 183 del 1993 - Certificazione di conformità da parte dell'avvocato trasmittente - Mancanza - Deduzione - Assenza di contestazione della conformità della copia trasmessa all'originale - Conseguenze - Irrilevanza della suddetta mancanza - Presupposti di validità della fototrasmissione ex legge n. 183 del 1993 - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528437-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Con riferimento ad un ricorso incidentale per cassazione debbono ritenersi sussistenti i presupposti di validità della cod. civ. fototrasmissione, voluti dall'art. 1 della legge n. 183 del 1993, qualora si lamenti la mancanza nella copia fotoriprodotta dell'atto della certificazione di conformità all'originale da parte dell'avvocato trasmittente, nonché la circostanza che la procura apposta su di esso presenti firma e testo illegibili, senza, tuttavia, sostenere che l'atto fotoriprodotto non sia conforme all'originale e che non provenga dalla parte indicata in epigrafe e dal suo difensore, ma assumendosi soltanto che quelle deficienze dell'atto trasmesso renderebbero impossibile ritenere sussistente l'anteriorità della procura al ricorso cui accede e che, quindi, questo atto sarebbe carente di procura. Infatti, la circostanza che la procura sia contenuta nell'atto originale fa ritenere che essa sia stata conferita all'uopo e l'autentica del difensore certifica adeguatamente la sua provenienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Legge 07/06/1993 num. 183 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)