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Sez. 2, Sentenza n. 5883 del 11/03/2009 (Rv. 607105 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE | Copia di atto processuale fotoriprodotta e trasmessa a distanza tra avvocati ai sensi della legge n. 183 del 1993 - Leggibilità della sottoscrizione apposta dall'avvocato mittente - Rilevanza ai fini di esistenza o validità dell'atto - Esclusione - Rilevanza ai fini della valutazione di conformità all'originale inviato per via telematica - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607105-01

AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE

Con riferimento alla disciplina relativa all'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati in ordine alla trasmissione di atti processuali, la leggibilità della sottoscrizione del mittente è prescritta dall'art. 1 della legge 7 giugno 1993, n. 183, non ai fini dell'esistenza o della validità dell'atto, ma della possibilità di considerare la copia ricevuta come conforme all'originale inviato con mezzo telematico, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito ha rilievo solo nel caso in cui detta conformità venga posta in discussione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Legge 07/06/1993 num. 183 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)