Sez. 3, Sentenza n. 2978 del 27/03/1987 (Rv. 452070 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - INAMMISSIBILITÀ DI DOMANDA NUOVA IN APPELLO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - INAMMISSIBILITÀ DI DOMANDA NUOVA IN APPELLO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - CONDIZIONI.*
La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio sia una causa di inammissibilità dell'appello che l'inammissibilità della proposizione di una domanda nuova in appello, cassando senza rinvio la decisione del giudice del merito che abbia mancato di riscontrarla, purché la questione non sia stata presa in esame e non vi sia stata un'esplicita pronuncia al riguardo da parte del predetto giudice. (Conf 4305/82, mass n 422276, Cass; (Conf 348/82, mass n 418045, Cass).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)