diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 39874 del 21/09/2004 Cc. (dep. 12/10/2004) Rv. 230110 - 01

ATTO AMMINISTRATIVO | Vizi - Eccesso di potere - Sindacato del giudice penale - Limiti.
Stato
decisa il 2004-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230110-01

ATTO AMMINISTRATIVO

Tra i vizi di legittimità dell'atto amministrativo l'eccesso di potere può rilevare per il giudice penale solo in quanto esso si traduca in illegittimità sostanziale: ciò avviene quando il provvedimento si presenta manifestamente aberrante per assoluto difetto di nesso tra i presupposti in fatto e le conclusioni, così da evidenziare l'abuso del potere discrezionale. (Nella fattispecie, relativa al reato di minaccia e violenza a pubblico ufficiale commessa dall'imputato per costringere il sindaco al rilascio di una licenza, la Corte, annullando in sede cautelare l'ordinanza di rigetto del Tribunale del riesame, ha rinviato al giudice perchè accerti il punto circa la reale contrarietà dell'atto - preteso criminosamente dall'imputato - ai doveri della vittima in quanto pubblico ufficiale: la Corte ha invero specificato che la sola incompetenza del detto pubblico ufficiale a emanare quell'atto non costituisce di per sè la manifesta aberrazione del provvedimento criminosamente preteso e dunque non è sufficiente a fondare la contrarietà ai doveri di ufficio richiesta dalla norma).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 336 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)