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Sez. 3, Sentenza n. 8072 del 18/12/2024 Ud. (dep. 27/02/2025) Rv. 287626-01

GIURISDIZIONE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO | Atto amministrativo - Sindacato del giudice penale - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287626-01

GIURISDIZIONE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO

E' ammissibile il sindacato del giudice penale sull'atto amministrativo nel solo caso in cui questo sia emesso in carenza di potere, configurabile allorquando l'emanazione dell'atto è espressamente vietata per la mancanza delle condizioni formali e sostanziali previste "ex lege", non essendo, invece, consentito nel caso in cui risultano violate le norme che regolamentano l'esercizio del potere, posto che, in tale eventualità, l'atto costituisce espressione dell'esercizio abusivo, distorto o genericamente illegittimo di un potere esistente, "disapplicabile" dal giudice ordinario solo ove costituisca il frutto di un'attività criminosa. (Fattispecie relativa a procura speciale per la costituzione di parte civile ad opera di un comune, sottoscritta non dal sindaco, ma dal vicesindaco, in cui si è ritenuto l'atto insuscettibile di sindacato da parte del giudice penale).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)