Sez. 1, Sentenza n. 3259 del 06/04/1994 (Rv. 486058 - 01)
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Riscossione mediante ruoli - Iscrizione a ruolo - Rimborsi - In genere | Istanza di rimborso per versamento in eccesso a seguito di rettifica della dichiarazione dei redditi - Silenzio - Rifiuto - Giudizio di impugnazione - Legittimazione passiva dell'Intendenza di Finanza - Carattere esclusivo.
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Riscossione mediante ruoli - Iscrizione a ruolo - Rimborsi - In genere
In tema di contenzioso tributario, la legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso di somme versate in eccedenza, in conseguenza di rettifica della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, spetta esclusivamente alla Intendenza di Finanza e non anche all'Ufficio Distrettuale delle Imposte dirette, atteso che ai sensi degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 la Intendenza di Finanza è il solo soggetto legittimato a provvedere sui rimborsi e il procedimento del silenzio-rifiuto, di cui si sia avvalso il contribuente, vede come unica legittimata passiva la predetta Intendenza, mentre gli artt. 31, primo comma, 32 e 36 bis lett. a) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 attribuiscono agli uffici distrettuali delle imposte una serie di poteri per l'adempimento dei loro compiti, senza conferire agli stessi alcuna legittimazione sulle istanze di rettifica e di conseguente rimborso.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)