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Sez. 5, Sentenza n. 6474 del 05/07/1974 Ud. (dep. 03/10/1974) Rv. 128087 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COMPETENZA (QUESTIONI DI) - INCOMPETENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO PER DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA O PER DIVERSITA DEL FATTO- OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO DI ANNULLARE LA SENTENZA CON TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - SUSSISTE - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128087-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COMPETENZA (QUESTIONI DI) - INCOMPETENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO PER DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA O PER DIVERSITA DEL FATTO- OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO DI ANNULLARE LA SENTENZA CON TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - SUSSISTE - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - CONDIZIONI.*

Quando il giudice di appello, valorizzando gli elementi processuali emergenti dall'istruttoria o acquisiti nel dibattimento, ritiene che il fatto di cui l'imputato deve rispondere e diverso ed eccede per materia la Competenza del giudice adito, deve, in applicazione all'art 36, secondo comma cod proc pen, dichiarare, anche in Mancanza di apposito gravame del PM la incompetenza del primo giudice e, annullata la sentenza di primo grado, trasmettere gli Atti al PM per il corso ulteriore. (Conf 110009, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)