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Sez. L, Sentenza n. 3709 del 03/07/1979 (Rv. 400126 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITA - MANCANZA - DEDUZIONE DI UN NUOVO PROFILO DI NULLITA DELLA SANZIONE DISCIPLINARE IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400126-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITA - MANCANZA - DEDUZIONE DI UN NUOVO PROFILO DI NULLITA DELLA SANZIONE DISCIPLINARE IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA.*

Ai sensi dell'art 420 cod proc civ e concesso alle parti la possibilita di modificare, nella fase preliminare dell'udienza di discussione, le domande e le eccezioni se ricorrono gravi motivi ma con l'autorizzazione esplicita o implicita del giudice che valuti la sussistenza dei gravi motivi: conseguentemente, in Mancanza di tale autorizzazione e inammissibile una modificazione della domanda con la quale si prospetti un nuovo profilo di nullita dell'impugnata sanzione disciplinare (mutamento della causa petendi).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)