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Sez. L, Sentenza n. 2095 del 03/03/1994 (Rv. 485562 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti | Efficacia - Condizioni - Richiesta dei motivi e relativa risposta - Forma - Insussistenza - Tardività della comunicazione scritta dei motivi - Influenza - Esclusioni - Limiti.
Stato
decisa il 1994-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485562-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti

Ai fini dell'efficacia del trasferimento del lavoratore ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., il datore di lavoro è tenuto ad indicare le ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento, in applicazione analogica dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966, ove il lavoratore ne faccia tempestiva richiesta nel termine di otto giorni dalla comunicazione del trasferimento. Tale richiesta e la sua evasione da parte del datore di lavoro non postulano peraltro alcun requisito formale, sicché la tardività della comunicazione scritta dei motivi del provvedimento (dopo oltre cinque giorni dalla suddetta richiesta) non incide sull'efficacia del trasferimento ove i motivi stessi risultino tempestivamente comunicati al dipendente in forma orale nel corso di un colloquio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)