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Sez. L, Sentenza n. 6400 del 22/07/1987 (Rv. 454680 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIA E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - INDICAZIONE DEI MOTIVI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1987-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454680-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIA E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - INDICAZIONE DEI MOTIVI - DISCIPLINA APPLICABILE.*

La prescrizione contenuta dell'art. 2103 cod. civ., secondo cui la legittimità del trasferimento del lavoratore subordinato è condizionata all'esistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, postula l'effettiva esistenza di queste ultime, la loro controllabilità da parte del lavoratore destinatario del provvedimento e l'Onere per il datore di lavoro di offrirne la prova in caso di controversia, ma non anche l'Obbligo della loro contestuale comunicazione; deve invece farsi applicazione analogica della corrispondente disciplina legale in tema di comunicazione dei licenziamenti individuali limitatamente all'Obbligo che insorge per il datore di lavoro - ove il lavoratore faccia richiesta, entro otto giorni alla comunicazione del trasferimento, di conoscere i motivi dello stesso - di rendergli noti i motivi suddetti entro i cinque giorni successivi, ferma restando invece la libertà di Forma del provvedimento medesimo. (Conf 4572/76, mass n 447308).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)