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Sez. 1, Sentenza n. 10569 del 03/06/2004 (Rv. 573361 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI | Mancata espressa riproposizione di domande o eccezioni - Rinuncia tacita - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573361-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

La mancata riproposizione, nelle conclusioni definitive, di domande, eccezioni o istanze in precedenza formulate non può essere ritenuta, di per sè sola, sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, specie quando esse siano strettamente connesse a quelle oggetto delle richieste specificamente formulate all'udienza prevista dall'art. 189 cod. proc. civile. Pertanto, il giudice di merito, al quale soltanto spetta il compito di interpretare la volontà delle parti, è tenuto ad accertare se, in concreto, vi siano elementi per ritenere che, malgrado la materiale omissione, la parte abbia inteso insistere nella richiesta o deduzione pretermessa (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato la sentenza di appello che aveva respinto il gravame e affermato, all'opposto, che le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado, non essendo state successivamente richiamate in sede di precisazione delle conclusioni, dovevano ritenersi abbandonate e non potevano essere riproposte nella successiva fase di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)