Sez. 1, Sentenza n. 13606 del 06/12/1999 (Rv. 531865 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Declaratoria di incompetenza per territorio sull'istanza di ammissione del debitore al concordato preventivo - Trasmissione "ex officio" degli atti al Tribunale dichiarato competente - Regolamento necessario di competenza - Inammissibilità - Regolamento d'ufficio richiesto dal giudice "ad quem" - Ammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Il processo fallimentare non può arrestarsi ed estinguersi in caso di mancata riassunzione ad impulso di parte davanti al giudice indicato come competente, come previsto dall'art. 50 cod. proc. civ. per i procedimenti contenziosi ordinari, con la conseguenza che la prosecuzione del procedimento a seguito della trasmissione degli atti al giudice designato come competente da parte del giudice che ha declinato la propria competenza (nella specie sulla istanza di ammissione al concordato preventivo) reclute la proposizione del regolamento necessario di competenza e consente alla parte solo di proporre regolamento facoltativo di competenza contro la sentenza emessa dal giudice "ad quem" il quale abbia ritenuto la propria competenza, ovvero di depositare scritture difensive nel procedimento promosso a seguito della richiesta di regolamento di competenza d'ufficio da parte del giudice "ad quem" che abbia ritenuto a sua volta essere incompetente sollevando il conflitto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)