Sez. 1, Ordinanza n. 4206 del 21/03/2003 (Rv. 561312 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Procedura di dichiarazione di fallimento - Declaratoria di incompetenza territoriale da parte di un primo tribunale - Formulazione di una nuova istanza di fallimento dinanzi ad altro tribunale - Regolamento d'ufficio richiesto da quest'ultimo - Ammissibilità - Trasmissione officiosa degli atti da parte del primo tribunale o formale riassunzione ad istanza di parte - Necessità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
In tema di procedura per la dichiarazione di fallimento, una volta dichiarata l'incompetenza territoriale da parte di un primo tribunale, anche la sola formulazione di una nuova istanza di fallimento dinanzi ad altro tribunale è sufficiente a rendere ammissibile la richiesta, da parte di quest'ultimo, del regolamento d'ufficio ex art. 45 cod. proc. civ., senza necessità né di una formale riassunzione, né della trasmissione officiosa degli atti da parte del primo tribunale, atteso che la crisi aperta dalla pronuncia di incompetenza va avviata a soluzione, indipendentemente dalla volontà e dalla diligenza di parte, perché così esige la finalità pubblicistica della procedura fallimentare, che non conosce estinzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)