Sez. U, Ordinanza n. 20887 del 27/09/2006 (Rv. 592792 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Deroga convenzionale alla giurisdizione - Art. 23 del Regolamento CEE n. 44/01 - Esistenza di un uso nel commercio internazionale - Prova - Onere a carico della parte che invoca la proroga - Oggetto - Comportamento generalmente e regolarmente osservato dagli operatori del settore - Sufficienza - Requisiti prescritti dagli ordinamenti nazionali - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di commercio internazionale, l'art. 23 del Regolamento CEE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2001, nella parte in cui prescrive, per la stipulazione della clausola di deroga alla giurisdizione, l'adozione di una forma ammessa da un uso conosciuto dalle parti o ad esse presuntivamente noto, in alternativa alla forma scritta o a quella ammessa dalle pratiche stabilite dalle parti, presuppone la prova, posta a carico della parte che invoca la proroga della giurisdizione, di un comportamento generalmente e regolarmente osservato dagli operatori del settore in sede di stipulazione di contratti di un determinato tipo, senza che assumano alcun rilievo il grado di diffusione di tale comportamento, le forme di pubblicitĂ , le contestazioni giudiziali ed il collegamento con i requisiti eventualmente diversi prescritti dai singoli ordinamenti nazionali.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 23, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)