Sez. L, Sentenza n. 7228 del 30/05/2000 (Rv. 537072 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA | Estremi - Sforzo fisico come causa violenta - Configurabilità - Concorso di cause - Interruzione per naturale predisposizione - Esclusione - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA
In tema di infortunio sul lavoro, uno sforzo fisico compiuto durante il lavoro, può configurare l'esistenza di una causa violenta prevista dall'art. 2 d.P.R. 1124/65 atta a determinare, con azione rapida ed intensa, la lesione dell'equilibrio fisico dell'assicurato. In tale contesto, il nesso causale non è escluso da una predisposizione morbosa, trovando applicazione in tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, il principio di equivalenza delle cause stabilito dall'art. 41 cod.pen., secondo cui il concorso di altre cause non esclude il rapporto di causalità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, DPR 10/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)