Sez. 5, Sentenza n. 21441 del 17/04/2009 Cc. (dep. 22/05/2009) Rv. 243887 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Prognosi di pericolosità - Precedenti penali e modalità e circostanze del fatto - Valutabilità - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di misure cautelari, ai fini della prognosi della cosiddetta pericolosità sociale, il giudice deve porre particolare attenzione ai dati riguardanti i precedenti penali del soggetto, stante l'alta significazione, a tale fine, della recidiva nel reato e deve, altresì, tenere conto delle specifiche modalità e delle circostanze del fatto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)