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Sez. 1, Sentenza n. 28378 del 15/06/2006 Cc. (dep. 08/08/2006) Rv. 235262 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Modalità e circostanze del fatto - Apprezzamento sotto il duplice profilo della gravità del fatto e della capacità a delinquere - Intervenuto giudizio di merito - Rivalutazione - Preclusione.
Stato
decisa il 2006-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235262-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure cautelari personali, una volta intervenuto il giudizio di merito, la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., con specifico riferimento ai parametri della gravità del fatto e della personalità del suo autore, impone l'esame degli stessi atti o comportamenti apprezzati dal giudice della cognizione per giungere al giudizio di responsabilità, sicchè resta preclusa al giudice della cautela una ricostruzione e una qualificazione giuridica dei fatti diversa da quella operata in sede di cognizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)