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Sez. 5, Sentenza n. 42784 del 23/05/2016 Cc. (dep. 10/10/2016) Rv. 267956 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di recidiva - Incensuratezza pregressa - Rilevanza - Presunzione relativa.
Stato
decisa il 2016-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267956-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

Ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, la pregressa incensuratezza dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta. (Nella specie, sulla base del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata l'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari a soggetto che, pur essendo incensurato, aveva commesso il reato mentre era sottoposto all'obbligo di presentzione alla P.G. per altro reato analogo ed era indagato in un ulteriore procedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)