Sez. L, Sentenza n. 2056 del 22/03/1986 (Rv. 445258 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA - COMPORTO PER SOMMATORIA - MANCATA PREVISIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE SECONDO EQUITÀ - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA - COMPORTO PER SOMMATORIA - MANCATA PREVISIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE SECONDO EQUITÀ - CRITERI.*
In tema di eccessiva morbilità, il comporto per sommatoria - ove la contrattazione collettiva non lo preveda e non vi siano Usi utilmente richiamabili - deve essere determinato dal giudice secondo equità, la quale si identifica nella cosiddetta equità integrativa che - a differenza della valutazione equitativa che il legislatore talora (artt. 1226 cod. civ. e 432 cod. proc. civ.) demanda al giudice al solo fine di supplire al difetto di prova circa la quantità della prestazione oggetto dell'obbligazione - incide sullo stesso contenuto del vincolo obbligatorio, introducendo specificazioni di disciplina del vincolo in vista della decisione del caso singolo. In tale evenienza la pronuncia adottata dal giudice del merito è censurabile in Sede di legittimità sotto il profilo della logicità e della congruità della motivazione. (V 3626/85, mass n 441222; (V 3434/85, mass n 441090).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)