Sez. L, Sentenza n. 3626 del 15/06/1985 (Rv. 441222 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSUMAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PREVISIONE NEL CONTRATTO COLLETTIVO DEL COMPORTO SECCO CON PROLUNGAMENTO IN CASO DI RICADUTA NELLA MEDESIMA MALATTIA - RICOSTRUZIONE IN VIA EQUITATIVA DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSUMAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PREVISIONE NEL CONTRATTO COLLETTIVO DEL COMPORTO SECCO CON PROLUNGAMENTO IN CASO DI RICADUTA NELLA MEDESIMA MALATTIA - RICOSTRUZIONE IN VIA EQUITATIVA DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - CRITERI.*
Ove il contratto collettivo nel contemplare il comporto secco con possibilità di prolungamento dello stesso in ipotesi di ricaduta nella medesima malattia, non preveda espressamente anche il comporto per sommatoria, ma tuttavia non lo escluda (come nell'ipotesi dell'art. 19 C.C.n.L. 16 luglio 1979 per i dipendenti dell'industria metalmeccanica privata), il giudice del merito deve ricostruirlo in via equitativa sulla base della prioritaria analisi del contratto di categoria ed a tal fine può porlo uguale al comporto secco, determinando in un triennio, pari alla normale durata dei contratti collettivi, il maggior arco di tempo in cui farlo funzionare; non può invece far riferimento al prolungamento del comporto previsto soltanto per la eccezionale e specifica ipotesi della ricaduta nella medesima malattia alla quale non è assimilabile la morbilità discontinua e reiterata. (V 3437/84, mass n 435447; (V 3204/84, mass n 435259; (V 1853/84, mass n 433921; (V 4328/83, mass n 429232; (V 2072/80, mass n 405725).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979 num. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)