Sez. 4, Sentenza n. 3624 del 07/02/1989 Ud. (dep. 09/03/1989) Rv. 180742 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - IN GENERE - INVESTIMENTO DI PEDONE - FORMULA ASSOLUTORIA "IL FATTO NON SUSSISTE" - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - IN GENERE - INVESTIMENTO DI PEDONE - FORMULA ASSOLUTORIA "IL FATTO NON SUSSISTE" - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
In tema di circolazione stradale, l'investimento di un pedone da parte di un veicolo condotto da persona in stato di coscienza, comporta sempre la sussistenza del rapporto di causalità materiale rispetto agli eventi lesivi che ne siano derivati, non potendosi revocare in dubbio, sotto il profilo naturalistico, il rapporto di causa ad effetto tra urto ed evento. Portandosi l'indagine sul rapporto di causalità psicologica, estrinsecantesi nella valutazione della condotta umana riferita al comando della legge, ne consegue che la formula assolutoria "il fatto non sussiste" non può essere mai correttamente applicata a tale fattispecie. (Conf mass n 174525; (Conf mass n 168278, ed ivi citate; (Conf mass n 159487).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Proc. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)