Sez. 2, Sentenza n. 4114 del 09/12/1974 (Rv. 372742 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - ATTI ISTRUTTORI - TERMINI PER MEMORIE E DOCUMENTI - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO.*
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - ATTI ISTRUTTORI - TERMINI PER MEMORIE E DOCUMENTI - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO.*
Il principio sancito dall'art 816, terzo comma, cod proc civ, - secondo cui gli arbitri debbono, in ogni caso, assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche - esige che le parti siano messe in condizione di prospettare le proprie ragioni durante tutto il corso del procedimento arbitrale e, particolarmente, quando siano stati assunti mezzi di prova o sia stata espletata un'istruttoria. Peraltro, al fine di accertare se vi sia stata o meno violazione del principio del contraddittorio, deve aversi riguardo agli argomenti sui quali e stata fondata la decisione e stabilirsi se le parti abbiano avuto la possibilita di discutere su fatti e circostanze dal cui esame critico e scaturita la ratio decidendi ed eventualmente di contrapporre ad essi elementi Atti a determinare un convincimento diverso. Per il generale principio sull'Onere della prova, sancito dall'art 2697 cod civ, spetta alla parte che propone la querela nullitatis fornire la dimostrazione, coi consentiti mezzi di prova, dell'asserita violazione dei diritti di difesa. (V 3614'68, mass n 336874; 2475'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 816 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)