Sez. 3, Sentenza n. 5627 del 17/09/1983 (Rv. 430576 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - MORTE DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - SUBENTRO AUTOMATICO DEGLI EREDI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI DEL SUBENTRO.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - MORTE DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - SUBENTRO AUTOMATICO DEGLI EREDI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI DEL SUBENTRO.*
Ai sensi dell'art. 2 della legge 28 marzo 1957 n. 244, che deroga all'art. 1627 cod. civ., nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto non avviene il subentro automatico degli eredi, ma chi di essi intende conseguire il beneficio della proroga del contratto deve dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti voluti dalla legge, e cioè, oltre la condizione di coniuge o di erede legittimo dell'affittuario defunto, la qualità di coltivatore diretto e quella sua sufficiente forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo. (Conf 5479/82, mass n 423249; (Conf 2302/80, mass n 405977; (Conf 4494/79, mass n 400994).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1627, Legge 28/03/1957 num. 244 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)