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Sez. 2, Sentenza n. 6565 del 10/06/1991 (Rv. 472602 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Innovazioni - Su parti comuni dell'edificio - Impianti di uso comune | Eliminazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato per far luogo ad impianti autonomi - Delibera dell'assemblea - Consenso unanime dei condomini - Necessità - Art. 5 quarto comma della legge n. 308 del 1982 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472602-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Innovazioni - Su parti comuni dell'edificio - Impianti di uso comune

In tema di condominio di edifici, la delibera dell'assemblea di eliminazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato per far luogo ad impianti autonomi di riscaldamento richiede il consenso unanime dei condomini, senza che sia sufficiente la maggioranza di cui al secondo e quarto comma dell'art. 1136 cod. civ., ne è quella di cui al quinto comma dello stesso articolo, configurando non una semplice modifica, ma una radicale alterazione della cosa comune nella sua destinazione strutturale od economica, obiettivamente pregiudizievole per tutte le unità immobiliari già allacciate o suscettibili di allacciamento, che urta contro il limite invalicabile di cui all'art. 1120, secondo comma, cod. civ., che vieta tutte le innovazioni che rendano parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino dissenziente. In tale ipotesi non può trovare applicazione l'art. 5, quarto comma, della legge 29 maggio 1982 n. 308, il quale dispone che, in caso di interventi su punti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico termico degli edifici stessi ed alla utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali, atteso che presuppone l'attuazione di un migliore uso o di un maggiore rendimento della cosa comune, ma non il suo mutamento ex art. 1120, secondo comma, cod. civ. e tantomeno la sua soppressione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136, Legge 29/05/1982 num. 308 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)