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Sez. 2, Sentenza n. 49038 del 21/10/2014 Ud. (dep. 25/11/2014) Rv. 261144 - 01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA | Giudizio di impugnazione - Impugnazione del P.M. - Rinuncia all'impugnazione - Formalità - Individuazione.
Stato
decisa il 2014-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261144-01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA

La rinuncia all'impugnazione costituisce atto abdicativo di carattere formale, che non ammette equipollenti ed è disciplinata, quanto a legittimazione, modalità di presentazione e termini, dall'art. 589 cod. proc. pen., con la conseguenza che tale manifestazione di volontà deve essere espressa (dal P.M. che ha proposto l'impugnazione fino all'apertura del dibattimento; dal P.M. presso il giudice dell'impugnazione, anche se quest'ultima sia stata proposta da altro P.M., prima dell'inizio della discussione) in modo chiaro e inequivoco e non può, pertanto, essere desunta unicamente dal tenore delle richieste conclusive formulate dal procuratore generale nell'udienza di appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)