Sez. 2, Sentenza n. 3041 del 25/05/1979 (Rv. 399396 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO DELL'ASSOCIATO CON L'ASSOCIANTE NELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - ASSOGGETTAMENTO - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO DELL'ASSOCIATO CON L'ASSOCIANTE NELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - ASSOGGETTAMENTO - CONDIZIONI.*
Nell'associazione in partecipazione la figura dell'associato, quando il rapporto si concreti nell'effettiva posizione di preminenza dell'associante, e assimilabile a quella di un prestatore d'opera nel quadro della cosiddetta parasubordinazione prevista dall'art 409 cod proc civ per i rapporti di collaborazione; consegue che soltanto nell'ipotesi in cui sussiste detta dipendenza dell'associato, la Competenza a decidere le controversie tra associante e associato appartiene al pretore quale giudice del lavoro, a norma dell'art 409 n 3 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2549, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)