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Sez. 2, Sentenza n. 7836 del 22/12/1986 (Rv. 449781 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - PIANO REGOLATORE DI ROMA - "AGRO ROMANO" - DISTANZA DI QUATTRO METRI DAI CONFINI INTERNI - OBBLIGO DI ENTRAMBI I CONFINANTI - NORMA INTEGRATIVA DEL CODICE CIVILE - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449781-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - PIANO REGOLATORE DI ROMA - "AGRO ROMANO" - DISTANZA DI QUATTRO METRI DAI CONFINI INTERNI - OBBLIGO DI ENTRAMBI I CONFINANTI - NORMA INTEGRATIVA DEL CODICE CIVILE - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITÀ.*

Nel cosiddetto "agro Romano", cioè nella zona esterna al perimetro del piano regolatore di massima della città di Roma (RDL 6 luglio 1931 n. 981), rimasta soggetta alla disciplina dettata dalla delibera n. 2020 del 6 aprile 1929 del governatore di Roma (ai sensi dell'art. 1 secondo comma del piano regolatore), le costruzioni vanno tenute, a norma dell'art. 56 di detta disciplina, ad almeno quattro metri dai confini interni di proprietà; tale disposizione, avente contenuto e portata integrativa delle norme del codice civile sulle distanze fra costruzioni esclude, quindi, l'operatività del principio della prevenzione in favore di chi abbia costruito per primo. (V 3484/78, mass n 392977; (V 1494/78, mass n 347338; (Conf 0058/80, mass n 403432; (Conf 1413/76, mass n 380120).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Regio Decr. Legge 06/07/1931 num. 981 CORTE COST., Regol. Locale 06/04/1929 num. 2020 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)