Sez. 1, Sentenza n. 18027 del 19/03/2004 Ud. (dep. 19/04/2004) Rv. 227972 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO | Indicazione degli articoli di legge - Omissione - Nullità - Condizioni - Fattispecie.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO
Non determina nullità del decreto che dispone il giudizio la mancata indicazione, in esso, degli articoli di legge violati, allorché il fatto addebitato sia puntualmente e dettagliatamente esposto, sì che non possa insorgere equivoco sull'espletamento di una completa e integra difesa. (Nella specie era stato contestato all'imputato di avere detenuto, portato e ceduto a persona nominativamente indicata quattro panetti di tritolo, ma nella contestazione risultavano indicati solo gli artt. 10 e 12 della legge n. 497 del 1974 e non anche l'art. 9 della stessa legge che prevede la condotta di cessione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)