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Sez. 6, Sentenza n. 10544 del 01/06/1982 Ud. (dep. 09/11/1982) Rv. 156011 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - PROPRIA - INCOMPETENZA DEL PUBBLICO UFFICIALE - SUSSISTENZA DEL REATO - LIMITE: APPARTENENZA ALL'UFFICIO - FATTISPECIE: UFFICIALE GIUDIZIARIO.*
Stato
decisa il 1982-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156011-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - PROPRIA - INCOMPETENZA DEL PUBBLICO UFFICIALE - SUSSISTENZA DEL REATO - LIMITE: APPARTENENZA ALL'UFFICIO - FATTISPECIE: UFFICIALE GIUDIZIARIO.*

Sussiste il delitto di istigazione alla corruzione propria nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale che abbia ricevuto l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità per compiere un atto contrario ai doveri di uffici, pur essendo incompetente a compiere l'atto richiesto, presti l'opera nell'ambito dell'ufficio, ove debba essere posto in essere l'atto medesimo. (nella specie trattavasi di ufficiale giudiziario incompetente). (V mass n 106459, nel senso che la Competenza funzionale occorra per l'istigazione alla corruzione impropria e non anche a quella propria; (V mass n 154248; (V mass n 141383; (V mass n 128223, sulla nozione di Competenza funzionale; (V mass n 112210; (V mass n 106840; (V mass n 106832).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)