Sez. 2, Sentenza n. 3264 del 21/11/1983 Ud. (dep. 11/04/1984) Rv. 163609 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO DELL'UFFICIO O DEL SERVIZIO - ATTO DI UFFICIO - NOZIONE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO DELL'UFFICIO O DEL SERVIZIO - ATTO DI UFFICIO - NOZIONE.*
In caso di corruzione per atto d'ufficio deve intendersi l'atto legittimo, rientrante nella Competenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio e che rappresenta l'esplicazione dei poteri inerenti all'ufficio o al servizio. Non è necessario che si tratti di un formale atto amministrativo, legislativo o giudiziario: occorre solamente che riguardi un comportamento, sia pure materiale, relativo all'ufficio o al servizio. Ne è richiesto che l'atto rientri nella Competenza specifica del funzionario o dell'impiegato, essendo sufficiente che esso rientri nella Competenza dell'ufficio al quale egli appartiene, anche se non è espressamente devoluto alle specifiche mansioni che il funzionario o l'impiegato vi adempiono. È sufficiente cioè che l'agente si trovi per ragioni del suo ufficio nella possibilità di compiere l'atto criminoso per il quale ha accettato l'utilità o la promessa. (Conf mass n 156011; (Conf mass n 154248; (Conf mass n 128223).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 320
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)