Sez. 6, Sentenza n. 5913 del 25/01/1982 Ud. (dep. 12/06/1982) Rv. 154248 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - DOVERE DI UFFICIO - NOZIONE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - DOVERE DI UFFICIO - NOZIONE.*
Il pubblico ufficiale risponde del reato di corruzione ex art. 319 cod. pen. anche quando pone in essere un atto contrario non ad un dovere specifico d'ufficio - che in Mancanza di una sua Competenza territoriale e funzionale su di lui non incombe - ma al generico dovere di ufficio di fedeltà, obbedienza, segretezza, imparzialità, onestà, vigilanza, con esclusione del solo atto contrario al dovere di correttezza. (Conf mass n 141383).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)