Sez. 3, Sentenza n. 6053 del 12/03/2010 (Rv. 612243 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI | Inadempimento del terzo - Giusta causa di esonero da responsabilità del contraente - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Azione di regresso del contraente - Configurabilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI
In tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, l'inadempimento del terzo, del quale il contraente si avvalga per svolgere l'incarico, non costituisce di per sè giusta causa di esonero da responsabilità del contraente stesso, in quanto, ai sensi dell'art. 1228 cod.civ., questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari, salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario; tuttavia la colpa di quest'ultimo potrà fondare un'azione di regresso del contraente nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)