Sez. 5, Sentenza n. 32363 del 01/07/2002 Ud. (dep. 30/09/2002) Rv. 222621 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Rapporto di specialità con il reato di cui all'art. 572 - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ
Non sussiste rapporto di specialità (art.15 cod. pen.)tra il delitto di maltrattamenti in famiglia (art.572 cod. pen.) e quello di riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.), trattandosi di reati che tutelano interessi diversi - la correttezza dei rapporti familiari nella prima ipotesi, lo status libertatis dell'individuo nella seconda - e che presentano un diverso elemento materiale, in quanto nell'ipotesi dell'art.572 cod. pen. è necessario che un componente della famiglia sottoponga un altro a vessazioni, mentre nel caso di riduzione in schiavitù è necessario che un soggetto eserciti su un altro individuo un diritto di proprietà, con la conseguenza che le due ipotesi di reato, sussistendone i presupposti, possono concorrere.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 600
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)