Sez. 5, Sentenza n. 44017 del 08/04/2014 Ud. (dep. 22/10/2014) Rv. 262098 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Riduzione in schiavitù o servitù di figli minori - Maltrattamenti in famiglia - Rapporti tra le due figure di reato - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ
Le condotte costitutive della fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù di figli minori, hanno tra loro in comune lo stato di sfruttamento del soggetto passivo ed implicano per loro natura il suo maltrattamento, a prescindere dalla percezione che questi abbia della sua situazione, sicché la sussistenza di questo reato per il principio di consunzione, esclude la configurabilità di quello di maltrattamenti in famiglia, che, invece, può ritenersi integrato solo se non vi è una condizione di integrale asservimento ed esclusiva utilizzazione del minore a fini di sfruttamento economico e sempre che la condotta illecita è continuativa e cagioni al minore sofferenze morali e materiali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stato ricondotta all'art. 600 cod. pen. la condotta degli imputati che avevano obbligato i figli a rubare con modalità sistematica e diuturna, sotto la minaccia di botte e maltrattamenti di varia natura).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 600
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)