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Sez. U, Sentenza n. 15142 del 28/11/2001 (Rv. 550717 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illecito disciplinare - Provvedimento giurisdizionale - Indicazione di fatti riferiti a terzi estranei - Illecito disciplinare - Sussistenza - Condizioni - Elemento soggettivo della inescusabile negligenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550717-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

La rilevanza disciplinare dell'omesso svolgimento, da parte del giudice che nella motivazione di un provvedimento ritenga necessaria o opportuna l'indicazione di fatti di terzi, di tutte le attività necessarie a ridurre al minimo il rischio dell'ingiustificato coinvolgimento di soggetti estranei, si arresta di fronte all'accertamento, da parte del giudice disciplinare, della mancanza di inescusabile negligenza. (Nella specie un giudice istruttore - nel contesto di un mandato di cattura per associazione criminosa, traffico di stupefacenti e sequestro di persona nei confronti di settanta persone - si era riferito ad alcune conversazioni telefoniche intercorse tra un elemento di spicco del gruppo criminale e terzi estranei alla vicenda; sulla base dell'enunciato principio, le S.U. hanno confermato la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura che aveva escluso che la mancanza di approfondimento in ordine alla rilevanza e alla esattezza di dette conversazioni telefoniche fosse imputabile a trascuratezza, sia perché queste risultavano da una nota di polizia giudiziaria della Criminalpol, sia in considerazione del notevole impegno richiesto dalla redazione del mandato, non compatibile con la moltiplicazione di adempimenti e riscontri su fatti marginali o secondari).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)