Sez. U, Sentenza n. 318 del 27/05/1999 (Rv. 526756 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illecito disciplinare - Provvedimento giurisdizionale - Indicazione di fatti lesivi dell'onore di terzi estranei - Illecito disciplinare - Condizioni - Fattispecie (mandato di cattura nei confronti di imputati di associazione a delinquere con indicazione integrale di una sequenza di numeri telefonici contenuti in una nota Criminalpol).
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Il diritto all'onore e il diritto alla riservatezza incontrano un limite nella necessità, connessa all'espletamento della funzione giurisdizionale, di indicare in un provvedimento giudiziario fatti o situazioni relativi a soggetti diversi da quelli processuali e tale necessità costituisce oggetto di valutazione del magistrato non sindacabile in sede disciplinare; è peraltro censurabile in tale sede il comportamento del giudice che, ritenendo necessaria o opportuna l'indicazione di fatti di terzi del tutto irrilevanti a fini processuali e adottando così un provvedimento in contrasto alla legge, non esplichi la necessaria diligenza al fine di ridurre al minimo il rischio di errore tanto più quando la negligenza incida sull'onore di un terzo estraneo alla vicenda processuale (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del C.S.M. che aveva escluso la negligenza del giudice istruttore che in un mandato di cattura per associazione criminosa denominata "banda della Magliana" aveva indicato fatti lesivi dell'onore di terzi - conversazioni telefoniche tra un elemento di spicco del gruppo criminale e terzi estranei elencate in una nota Criminalpol - valutando, per esigenze di "trasparenza", legittima l'indicazione di fatti irrilevanti).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1946 num. 511 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)