Sez. U, Sentenza n. 20159 del 24/09/2010 (Rv. 614116 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Provvedimento abnorme - Decreto di perquisizione e sequestro - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
La nozione disciplinare di abnormità non resta circoscritta alla fattispecie di illecito tipizzata dall'art. 2, comma 1, lett. ff), d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 (adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza), e quindi non è riferita soltanto al compimento di un atto ma esprime anche una qualità generale del comportamento del magistrato, evidenziando il grado di inescusabilità della negligenza in esso insita, sicchè costituisce illecito disciplinare, previsto dall'art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 (grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile) il comportamento del magistrato che inserisca in un decreto di perquisizione e di sequestro un contenuto costituito da atti istruttori assolutamente irrilevanti ed estranei all'indagine, allusioni e insinuazioni, notizie inutili, violando molteplici disposizioni della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del codice di procedura penale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. FF, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)