Sez. 1, Sentenza n. 5360 del 02/06/1999 (Rv. 526954 - 01)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - FOTOGRAFICHE | Cessione da parte del fotografo - Ulteriore, successiva riproduzione da parte di terzi di opera fotografica già pubblicata dal cessionario - Diritto del fotografo ad "equo compenso" - Sussistenza - Condizioni - Indicazione del nome del fotografo sull'esemplare fotografico pubblicato - Necessità - Omessa indicazione - Conseguenze - Prova della malafede del riproduttore - Necessità.
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - FOTOGRAFICHE
Nella ipotesi in cui, convenuta la cessione dei diritti di autore su di un'opera fotografica tra fotografo e cessionario, quest'ultimo provveda alla pubblicazione della fotografia, e questa venga, successivamente, riprodotta da terzi, spetta al fotografo il diritto ad un equo compenso (ex art. 91 terzo comma legge 633/1941) soltanto se, sull'esemplare della fotografia riprodotta, il suo nome risulti espressamente indicato, ovvero se, in assenza di tale indicazione, egli fornisca la prova della malafede del riproduttore, dimostrando che quest'ultimo era, comunque, a conoscenza della provenienza dell'opera.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 90 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)