Sez. 3, Sentenza n. 7939 del 17/07/1993 (Rv. 483200 - 01)
Competenza civile - Competenza per valore - Cumulo oggettivo - In genere | Domanda di reintegrazione del diritto morale di autore e di risarcimento danno per lesione del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera - Proposizione cumulativa e senza determinazione del relativo valore - Valutazione del valore - Criteri.
Competenza civile - Competenza per valore - Cumulo oggettivo - In genere
La domanda di reintegrazione del diritto morale di autore (artt. 168 e 169 della legge n. 633 del 1941) - il cui valore non è indeterminabile, ma si quantifica con riguardo al costo della prestazione richiesta al responsabile della violazione - e quella di risarcimento del danno per lesione del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera (art. 158 della stessa legge n. 633 del 1941), se proposte cumulativamente e senza determinazione del relativo valore devono ritenersi entrambe di valore pari al limite massimo della competenza del giudice adito, talché la somma da compiersi ex art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., può comportare il superamento di detta competenza, salvo che l'attore abbia posto in modo non equivoco la così detta clausola di contenimento entro la competenza stessa, la quale, poi, è vincolante anche agli effetti del merito, sebbene non ribadita in sede di conclusioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 12, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 88 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 158, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 168, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 169
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)