Sez. L, Sentenza n. 7362 del 30/05/2001 (Rv. 547133 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalto di servizi - Affidamento a mezzo gara d'appalto - Convenzione tra appaltante ed aggiudicatario della gara - Esecuzione del contratto - Accertamento di merito della ricorrenza di un'ipotesi di effettivo e legittimo appalto ex art. 3, primo comma, legge n. 1369 del 1960 - Indagini necessariamente presupposte - Oggetto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Con riguardo al divieto di appalto di mano d'opera di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 - al di là dell'ipotesi di presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata prevista dal terzo comma della medesima disposizione - nel caso di convenzione stipulata dal committente con l'aggiudicatario della gara d'appalto, l'accertamento di merito della ricorrenza di un'ipotesi di effettivo e legittimo appalto di servizi, prevista dall'art. 3, comma primo della medesima legge, deve essere preceduto dalla precisa individuazione, anche mediante esame complessivo delle clausole, della comune intenzione delle parti, con particolare riguardo all'utilità finale connessa ai servizi appaltati, nonché dall'indagine sulla fase esecutiva del contratto, onde verificare se nello svolgimento del rapporto l'originaria convenzione sia stata modificata ed in quale misura.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)