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Sez. 1, Sentenza n. 15445 del 05/11/2002 (Rv. 558216 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Violazione della durata ragionevole del processo - Valutazione del comportamento delle parti - Necessità - Giudizio dinanzi al TAR - Ritardo nella presentazione della richiesta di discussione del ricorso e mancato inoltro di istanza di prelievo - Apprezzabilità alla stregua di comportamento inerte - Legittimità.
Stato
decisa il 2002-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558216-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Il giudice investito della domanda di equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, nell'accertare la violazione della durata ragionevole del processo, deve considerare tutte le circostanze della concreta vicenda processuale, ivi compreso, pur a fronte di un caso di per sè non complesso, il comportamento delle parti, ed escludere pertanto la liquidazione del previsto indennizzo allorché la parte, col suo comportamento, abbia concorso a determinare la durata che si assume eccessiva; in tale prospettiva, è legittimo considerare, oltre che il ritardo nella presentazione, da parte del ricorrente nel giudizio amministrativo, della richiesta di fissazione di udienza di discussione del ricorso ai sensi dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il mancato inoltro della istanza di prelievo, a nulla rilevando che detta istanza costituisca una facoltà, e non un obbligo, per il ricorrente, atteso che colui il quale non ha fatto ricorso ai mezzi acceleratori posti a sua disposizione dall'ordinamento non può poi allegare, a fondamento del diritto all'equa riparazione del danno da ritardo, la maggiore durata che il mancato avvalimento di essi, valutabile alla stregua di un comportamento inerte, ha introdotto nella procedura.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)