Sez. 1, Sentenza n. 6180 del 17/04/2003 (Rv. 562261 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Violazione della durata ragionevole del processo - Giudizio dinanzi al TAR - Ritardo della parte nella presentazione della istanza di prelievo - Valutabilità sotto il profilo della "adeguatezza" del comportamento della parte (art. 2, comma secondo, legge cit.), tra gli elementi costitutivi del fatto generatore dell'indennizzo - Legittimità - Conseguenze.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 per violazione della durata ragionevole del processo, la negligenza della parte del processo dinanzi al tribunale amministrativo regionale nella presentazione della istanza di prelievo, strumento offerto dall'ordinamento processuale per pervenire alla più sollecita discussione del ricorso, trova la sua collocazione propria, non già nella "sedes materiae" della liquidazione del danno (art. 1227, secondo comma, cod. civ.), ma nello scrutinio di "adeguatezza" del comportamento della parte "ex" art. 2, comma secondo, legge cit., tra gli elementi costitutivi del fatto generatore dell'indennizzo, rilevando cioè come comportamento oggettivo, determinante la mancata attivazione dell'organo di giustizia amministrativa, valutabile come causa, o come concausa, della non ragionevolezza del tempo trascorso; ne deriva che soltanto con la proposizione di detta istanza, ed a partire da quella data, il decorrere del tempo diventa esclusivo parametro di valutazione del comportamento dell'organo di giustizia ai fini dello scrutinio della ragionevolezza della durata del processo.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 23, Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 51, Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 53, Cod. Civ. art. 1227 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)