Sez. 1, Sentenza n. 3347 del 06/03/2003 (Rv. 560927 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Violazione della durata ragionevole del processo - Mancanza di impulsi sollecitatori della parte (in particolare, dell'istanza di prelievo nel processo amministrativo) - Incidenza sull'"an debeatur" - Esclusione - Rilevanza ai soli fini della quantificazione del danno.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini dell'apprezzamento della fondatezza della domanda, proposta a norma degli artt. 2 e 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, di equa riparazione del danno, patrimoniale e non patrimoniale, che possa essere derivato al ricorrente per effetto del ritardo eccedente il termine ragionevole del processo, la mancanza di opportuni impulsi sollecitatori, provenienti dalla parte interessata, tesi ad ottenere una più spedita trattazione della causa, del genere della cosiddetta "istanza di prelievo" nel processo amministrativo, non incide sul calcolo dei tempi del processo stesso, nel senso che il difetto di un tale comportamento rileva, non sul piano dell'"an debeatur", ma ai soli fini della liquidazione dell'equa riparazione anzidetta, onde la possibilità di addivenire alla richiesta di simili anticipazioni (come, in senso più largo, ad altre istanze di natura analoga) integra l'ordinaria diligenza processuale ed il relativo, mancato esercizio, a differenza dell'ipotesi in cui mezzi siffatti non risultino previsti dall'ordinamento, esclude che la durata irragionevole del giudizio venga imputata esclusivamente allo Stato.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 23, Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1227 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)