Sez. 1, Sentenza n. 23187 del 13/12/2004 (Rv. 578384 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Procedimento dinanzi al TAR - Configurabilità del ritardo riferibile all'organo di giustizia solo a partire dalla data del deposito dell'istanza di prelievo - Esclusione - Mancanza dell'istanza di prelievo o ritardata presentazione di essa - Rilevanza - Limiti.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall'instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza - dalla data, appunto, di proposizione della domanda - del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell'istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, salva restando l'eventuale influenza di tali circostanze sotto il diverso profilo della valutazione del comportamento delle parti correlato alla complessità del caso, ovvero dell'apprezzamento dell'entità del pregiudizio derivante dal superamento di quella scadenza.
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 23, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)