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Sez. 3, Sentenza n. 7632 del 31/05/2000 Ud. (dep. 03/07/2000) Rv. 216994 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Reato di cui all'art. 4 legge 516 del 1982 - Nuova previsione di cui all'art. 2 D.Lgs. 74 del 2000 - Presentazione di dichiarazione annuale mendace - Necessità - Mero inserimento in contabilità delle fatture od altro - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216994-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

La fattispecie di cui all'art. 4, comma 1 lett. d), della legge 516 del 1982 (che sanzionava la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'I.V.A. o di conseguire un indebito rimborso, ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi, avesse utilizzato fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti) può essere ricondotta alla nuova previsione dell' art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), che però richiede la presentazione di una dichiarazione annuale mendace, nella quale ci si avvalga della fattura o del documento per la falsa indicazione di elementi passivi fittizi. Pertanto il mero inserimento in contabilità di fatture per operazioni inesistenti non è più punibile neanche a titolo di tentativo. (Diff. Cass. Sez. III 6228 del 29/05/2000in corso di massimazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)