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Sez. 1, Sentenza n. 5508 del 21/10/1981 (Rv. 416213 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - SOLIDARIETÀ EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 4 DEL 1929 - APPLICAZIONE ALL'IPOTESI DI PERSONA FISICA RAPPRESENTANTE DI UN ENTE PRIVATO FORNITO DI PERSONALITÀ GIURIDICA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416213-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - SOLIDARIETÀ EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 4 DEL 1929 - APPLICAZIONE ALL'IPOTESI DI PERSONA FISICA RAPPRESENTANTE DI UN ENTE PRIVATO FORNITO DI PERSONALITÀ GIURIDICA - ESTENSIONE.*

L'art. 12 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, in tema di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, il quale, con riguardo alle infrazioni non costituenti reato e punite con la sola pena pecuniaria, regola ipotesi di solidarietà a carico di determinati soggetti, opera, per il caso di persone fisiche che abbiano la rappresentanza di un ente privato fornito di personalità giuridica nel senso di implicare la responsabilità dell'ente medesimo per le trasgressioni direttamente commesse dal rappresentante, restando esclusa la possibilità di affermare la responsabilità di tale rappresentante nella diversa ipotesi di infrazioni direttamente addebitabili all'ente. (Conf. 4266/79, mass. N. 400782).*

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 9, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 10, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)