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Sez. 1, Sentenza n. 3342 del 20/05/1986 (Rv. 446306 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ - TRA AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DI CAPITALI A QUEST'ULTIMA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446306-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ - TRA AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DI CAPITALI A QUEST'ULTIMA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nella disciplina delle pene pecuniarie per violazioni finanziarie, di cui alla legge 7 gennaio 1929 n. 4, e con riguardo ad infrazione imputabile ad una società di capitali, quale soggetto passivo del rapporto tributario, deve escludersi la configurabilità di una responsabilità in solido dell'amministratore della società medesima, tenuto conto che tale amministratore, per i comportamenti posti in essere in qualità di organo, non è qualificabile come "trasgressore", ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della citata legge, e che inoltre la suddetta responsabilità non può conseguire dall'art. 12 della legge medesima, attinente alla diversa ipotesi di infrazioni direttamente commesse dal rappresentante (o dipendente) di un ente, per le quali è prevista l'obbligazione solidale dell'ente stesso. (V 5508/81, mass n 416213; (V 4266/79, mass n 400782).*

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 3, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)