Sez. L, Sentenza n. 8921 del 01/12/1987 (Rv. 456247 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - QUIETANZA LIBERATORIA - RINUNCIA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA - DICHIARAZIONE DI SCIENZA - PORTATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - QUIETANZA LIBERATORIA - RINUNCIA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA - DICHIARAZIONE DI SCIENZA - PORTATA.*
La cosiddetta quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore a saldo di ogni sua pretesa - quietanza che, per essere idonea ad integrare gli estremi di una rinuncia, presuppone che il lavoratore abbia l'esatta rappresentazione dei diritti dei quali intende volontariamente privarsi, in tutto od in parte, in favore del suo datore di lavoro - costituisce, in caso contrario, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale, che non preclude al dichiarante di agire in giudizio (nel termine di prescrizione) per il riconoscimento dei suoi diritti non ancora soddisfatti. (nella specie la S. C. in base all'enunciato principio ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che la dichiarazione, sottoscritta dal lavoratore, di essere stato soddisfatto di ogni suo avere, diritto e pretesa conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro costituisse rinuncia alla precedente impugnazione del licenziamento). (Conf 2780/86, mass n 445818; (Conf 5551/85, mass n 442754).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)